Onorevoli Colleghi! - Finalità della proposta di legge è una riforma, per la prima volta organica, dell'assetto ordinamentale della magistratura amministrativa, oggi disciplinato dalla legge n. 186 del 1982 (con le successive modificazioni, in specie: regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418; regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580; legge 15 maggio 1997, n. 127; legge 21 luglio 2000, n. 205; decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45).
      La riforma si rende opportuna a seguito della modifica dell'articolo 111 della Costituzione. L'affermato principio della necessaria terzietà di ogni giudice rende opportuna una modifica di livello legislativo che, ferme restando le norme costituzionali che attribuiscono al Consiglio di Stato sia funzioni consultive sia funzioni giurisdizionali, realizzi nel suo ambito una separazione delle funzioni e delle relative carriere modificando l'attuale situazione nella quale i consiglieri di Stato appartengono ad un unico ruolo insieme giudicante e amministrativo-consultivo nei confronti dello Stato e delle regioni.
      Appare congruo accorpare in una medesima carriera tutti i magistrati giudicanti, indipendentemente dal grado di giudizio nel quale svolgono le funzioni di competenza.
      La proposta di riforma si limita a realizzare tale dettato costituzionale apportando le modifiche tecnicamente necessarie alla menzionata legge n. 186 del 1982.
      La riforma meglio si realizza attraverso una legge delega che si articola secondo i princìpi e criteri direttivi di seguito indicati.

 

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      L'accesso al ruolo consultivo avviene per metà mediante concorso e per metà mediante nomina governativa. È invece soppresso il canale di accesso adesso riservato ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali. Una separata normativa disciplina l'ordinamento della giurisdizione amministrativa.
      Gli organi giurisdizionali sono articolati nei tribunali amministrativi regionali, giudici di primo grado, e nelle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, giudici di secondo grado, nonché nell'adunanza plenaria. Sono poi previsti un organo di autogoverno di tutti i giudici amministrativi e una serie di norme per disciplinare l'ordinamento di carriera. L'accesso al ruolo giudicante è previsto interamente per concorso, mentre il passaggio al grado di appello è riservato ai giudici di primo grado, che non perdono le anzianità maturate.
      Alle attuali competenze dell'organo di autogoverno è stata aggiunta la formulazione di criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione delle cause. È stata altresì resa esplicita la sua funzione di garante dell'indipendenza e terzietà dei magistrati chiamati a svolgere incarichi extragiudiziali.
      È stata, poi, prevista la reversibilità delle funzioni direttive di primo e di secondo grado.
      Disposizioni transitorie e finali si rendono tecnicamente necessarie per la prima applicazione della riforma e tali da salvaguardare, per quanto possibile, le posizioni acquisite e il diritto dei consiglieri di Stato di poter scegliere tra la carriera consultiva e quella giurisdizionale.
 

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