Onorevoli Colleghi! - Finalità della proposta di legge è una riforma, per la prima volta organica, dell'assetto ordinamentale della magistratura amministrativa, oggi disciplinato dalla legge n. 186 del 1982 (con le successive modificazioni, in specie: regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418; regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580; legge 15 maggio 1997, n. 127; legge 21 luglio 2000, n. 205; decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45).
La riforma si rende opportuna a seguito della modifica dell'articolo 111 della Costituzione. L'affermato principio della necessaria terzietà di ogni giudice rende opportuna una modifica di livello legislativo che, ferme restando le norme costituzionali che attribuiscono al Consiglio di Stato sia funzioni consultive sia funzioni giurisdizionali, realizzi nel suo ambito una separazione delle funzioni e delle relative carriere modificando l'attuale situazione nella quale i consiglieri di Stato appartengono ad un unico ruolo insieme giudicante e amministrativo-consultivo nei confronti dello Stato e delle regioni.
Appare congruo accorpare in una medesima carriera tutti i magistrati giudicanti, indipendentemente dal grado di giudizio nel quale svolgono le funzioni di competenza.
La proposta di riforma si limita a realizzare tale dettato costituzionale apportando le modifiche tecnicamente necessarie alla menzionata legge n. 186 del 1982.
La riforma meglio si realizza attraverso una legge delega che si articola secondo i princìpi e criteri direttivi di seguito indicati.